Centrale del Latte d’Italia S.p.A.
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10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Nella presente sezione 10 si farà riferimento alle disposizioni delle procedure vigenti alla data della Relazione
e alla situazione esistente fino alla chiusura dell’Esercizio 2023, salvo ove diversamente indicato. Si rinvia alla
sezione 1 “Profilo dell’Emittente” in relazione alla proposta di adozione del sistema di governance monistico
di cui all’art. 2409-sexiesdecies c.c., che sarà sottoposta alla prossima Assemblea straordinaria dell’Emittente.
In data 26 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato le modifiche apportate
alla procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate (di seguito la “Procedura Parti
Correlate”), adottata dalla Società con delibera consiliare del 6 settembre 2019, disponibile all’indirizzo
https://centralelatteitalia.com/governance/corporate-governance/
La Procedura Parti Correlate disciplina le modalità di istruzione e di approvazione delle operazioni con parti
correlate definite di maggiore rilevanza sulla base dei criteri indicati dal regolamento adottato da Consob con
delibera n. 17221 in data 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Parti
Correlate”) e delle operazioni con parti correlate definite di minore rilevanza, per tali intendendosi quelle
diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo (queste ultime sono quelle
operazioni con parti correlate il cui valore non superi Euro 500.000,00, nel caso in cui la Parte Correlata sia
una persona giuridica, e non superiore a Euro 200.000,00, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica).
La Procedura Parti Correlate definisce come operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate quelle in cui
almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’allegato 3 del Regolamento Parti Correlate risulti superiore
alla soglia del 5% e affida ad uno specifico presidio aziendale costituito dal dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, a tal fine appositamente supportato dalle competenti funzioni aziendali, il
compito di accertare i termini di applicazione della procedura ad una determinata operazione, tra cui se
un’operazione rientri tra le operazioni di maggiore rilevanza o tra le operazioni di minore rilevanza.
In conformità al Regolamento Parti Correlate, la procedura per le operazioni di minore rilevanza prevede che,
prima dell’approvazione di un’operazione con parti correlate, il Comitato Parti Correlate, composto
esclusivamente da amministratori indipendenti (ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance) e non
correlati, esprima un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al suo compimento, nonché
sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste. A tale proposito si rileva che l’Emittente
ha individuato nel Comitato OPC l’organo competente in relazione alle operazioni con parti correlate.
Per quanto riguarda le operazioni di maggiore rilevanza, la Procedura Parti Correlate prevede che il Comitato
OPC venga coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria e, al termine di quest’ultima, esprima il
proprio parere motivato sull’interesse della Società al compimento dell’operazione e sulla convenienza e
correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato OPC effettua le proprie valutazioni e, in caso di
suo parere negativo o condizionato all’accoglimento di determinati rilievi:
(a) ove si tratti di operazione di maggiore rilevanza che non sia di competenza dell’Assemblea dei soci o
che non debba essere da questa autorizzata, il Consiglio di Amministrazione può: (i) approvare
l’operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal
Comitato OPC; oppure (ii) approvare l’operazione nonostante il parere contrario o comunque senza
tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell’operazione sia autorizzato
dall’Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5) del Cod. civ. e conformemente a quanto
previsto dal successivo punto (b); oppure (iii) non dar corso all’operazione;
(b) ove si tratti di operazione di maggiore rilevanza di competenza dell’Assemblea dei soci o che debba
essere da questa autorizzata, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Cod. civ.,
all’Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei soci non correlati (per tali intendendosi
i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai